Ecco un titolo riformulato: **Art. 375 c.p.p.: analisi dell'eccezione difensiva sulla mancata ammonizione.**

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**Articolo 375 CPP e il caso Sempio: quando la legge detta i limiti dell'accompagnamento coattivo**
La vicenda che vede coinvolti gli avvocati Taccia e Lovati, e il signor Sempio pone l'accento su un articolo del codice di procedura penale spesso sottovalutato: l'articolo 375, comma 2, lettera D. Tale disposizione normativa disciplina l'accompagnamento coattivo della persona sottoposta a indagini disposta dal Pubblico Ministero.
La norma è chiara: il PM può ricorrere all'accompagnamento coattivo solo in caso di mancata presentazione del soggetto convocato. Tuttavia, la validità di tale provvedimento è subordinata ad una condizione essenziale: la presenza, nell'atto di convocazione, del corretto avvertimento circa le conseguenze dell'omessa comparizione.
Nel caso specifico, pare che gli avvocati Taccia e Lovati abbiano eccepito proprio la carenza di tale avvertimento nell'atto di convocazione del signor Sempio. Questa eccezione, basata sull'articolo 375, ha di fatto impedito che si procedesse con l'accompagnamento coattivo. La difesa ha evidentemente ritenuto che, in assenza del corretto avvertimento, la mancata presentazione non potesse giustificare un provvedimento così restrittivo della libertà personale.
L'articolo 375 CPP, quindi, si rivela uno strumento di garanzia per i diritti della persona sottoposta a indagini, ponendo un limite ben preciso al potere del Pubblico Ministero. La sua corretta applicazione è fondamentale per evitare abusi e per assicurare che l'esercizio dell'azione penale avvenga nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Resta ora da vedere come si svilupperà la vicenda processuale e se la Procura riterrà di dover procedere con una nuova convocazione, questa volta completa di tutti gli avvertimenti previsti dalla legge.
Aggiornamento: Si attendono dichiarazioni da parte degli avvocati Taccia e Lovati.
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